IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre
2019 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019, con cui l'on. prof. Francesco Boccia e' stato nominato Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto del 5 settembre  2019,  con  il  quale  al
Ministro senza  portafoglio  on.  prof.  Francesco  Boccia  e'  stato
conferito l'incarico per gli Affari regionali e le autonomie; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, gli articoli 12 e 24-bis, relativi al  Dipartimento  per
gli affari  regionali  e  le  autonomie  e  al  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali  e
le autonomie on.  prof.  Francesco  Boccia  le  funzioni  di  cui  al
presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                   di affari regionali e autonomie 
 
  1. A decorrere dal 26 settembre 2019, il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco  Boccia,
di seguito denominato Ministro, e' delegato a esercitare le  funzioni
di promozione, di indirizzo e di coordinamento di  iniziative,  anche
normative, di esercizio coordinato e coerente  dei  poteri  e  rimedi
previsti in caso di inerzia  o  d'inadempienza,  di  vigilanza  e  di
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le
competenze  del  Ministro  dell'interno,  relativamente  a  tutte  le
materie che riguardano le seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie, anche al fine di  individuare  modalita'  di
efficiente svolgimento dei servizi; 
    b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' e  delle
iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle  materie  comprese
nella  parte  seconda,  titolo  V,  della  Costituzione,  anche   con
riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma,
della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative; 
    c)  iniziative  costituzionali,  in  raccordo   con   l'Autorita'
politica  delegata  per  le  riforme  istituzionali,  nelle   materie
comprese nella parte seconda, titolo V, della Costituzione; 
    d)   attivita'   anche   normative,    connesse    all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; 
    e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province
autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento  dei  rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le  istituzioni  europee,
fatte salve le competenze dell'Autorita'  delegata  a  esercitare  le
funzioni in materia di affari europei; 
    f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie  e  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,  anche
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli
articoli 120 della  Costituzione,  137  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
    g) esame delle  leggi  regionali  e  delle  province  autonome  e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato
e  regioni  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   134   della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli  Statuti
regionali ai sensi dell'art. 123 della  Costituzione;  partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione  con
i ministri competenti per  settore  ai  fini  dell'individuazione  di
azioni coordinate del Governo con  il  sistema  delle  autonomie  per
l'esame in sede di Conferenza; 
    h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle  questioni
relative ai servizi pubblici  locali;  monitoraggio  dei  livelli  di
qualita' dei servizi pubblici locali  raggiunti  nei  diversi  ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c),  d),
e) ed f); 
    i) cura dell'azione  di  Governo  inerente  ai  rapporti  con  le
regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
relativamente ai rapporti tra queste e gli enti  locali,  nonche'  il
particolare procedimento per le impugnative delle leggi  regionali  e
provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello  Statuto
speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige; 
    j)  elaborazione  di  provvedimenti   di   natura   normativa   e
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche con  riguardo  alle  norme  di  attuazione
degli Statuti; 
    l) iniziativa governativa e legislativa in materia  di  minoranze
linguistiche e territori di confine; 
    m) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dell'art.  118  della
Costituzione e  in  attuazione  di  obblighi  europei,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  ministri  competenti  per
settore; 
    n) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i  relativi  profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per  le  parti  di
interesse regionale; 
    o) rapporti con i comitati  interministeriali  e  con  gli  altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e
funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone  l'attuazione
coordinata da parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e
societa' a partecipazione pubblica;  partecipazione  alla  Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani  all'estero,  con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18
giugno  1998,  n.   198,   inerenti   all'indicazione   delle   linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero; 
    p) valutazione, definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e europeo; 
    q) partecipazione ai lavori del Consiglio  d'Europa  e  dei  suoi
organismi, in materia di autonomie regionali; 
    r) atti relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    s) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  qualificabili  anche  come   interventi
speciali per la montagna, di natura territoriale, economica,  sociale
e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale  per
la montagna ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  citata;  cura  dei
problemi inerenti alle piccole isole e loro valorizzazione attraverso
interventi di natura territoriale, economica,  sociale  e  culturale,
comprese le azioni governative, anche normative, dirette  anche  agli
interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni; 
    t) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra  Stato
e sistema  delle  autonomie  anche  ai  fini  del  raggiungimento  di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131; 
    u) raccordo con  il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  per
l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse funzionali
al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione di  cui  alla
lettera m), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione; 
    v) supporto conoscitivo alle regioni anche  per  l'individuazione
delle modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi e delle relative iniziative  legislative,  nonche',  d'intesa
con  i  ministri  interessati,   iniziative   nell'ambito   del   PON
«Governance  e  azioni  di  sistema»   relative   alla   cooperazione
interistituzionale e  alla  capacita'  negoziale  del  sistema  delle
autonomie; funzioni di competenza relative all'attivita' della Cabina
di regia incaricata di definire priorita' e specifici piani operativi
nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
per il ciclo 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  anche  in  riferimento   al   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi; 
    z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le  regioni  e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale; 
    aa) ogni tipo di raccordo con le autonomie  per  lo  sviluppo  in
senso  autonomistico  dell'ordinamento,  ivi  compresa  la  cura  dei
rapporti con gli  organi  di  coordinamento  delle  presidenze  delle
assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene  alle  funzioni
delegate; 
    bb) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da
parte delle autonomie dei programmi  di  revisione  della  spesa  con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione  nonche'  al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; 
  cc) attuazione, in raccordo  con  gli  altri  Ministri  competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta'  metropolitane
e di forme associative dei comuni. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato a  esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
    a) convocazione e presidenza della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  e  della  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e    regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; 
    b)  copresidenza  della   sessione   europea   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione  degli  atti  dell'Unione  europea  con  le
esigenze  rappresentate  dalle  autonomie  territoriali  e   relativa
convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata a  esercitare
le funzioni in materia di affari europei; 
    c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione o riformulazione e  aggiornamento  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti  a  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
    b) promuovere iniziative per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale; 
    c)  promuovere  iniziative  per  il  supporto,  anche  attraverso
servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonche', d'intesa con il
Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per
l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate. 
  4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di  cui
all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.